31 Aug (Italiano) Modalita’ di accesso alle strutture dell’Accademia di Belle Arti di Verona con Certificazione verde COVID-19
Modalita’ di accesso alle strutture dell’Accademia di Belle Arti di Verona con Certificazione verde COVID-19
La normativa attualmente in vigore (Decreto-legge n. 111 del 06/08/2021, e nota ministeriale n. 11184 del 23/08/2021 e nota ministeriale 11600 del 31/08/2021) per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio di istruzione, sancisce dal 1° settembre p.v. un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS per tutto il personale delle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica e musicale.
Nello specifico:
- a far data dal 1° settembre 2021, tutto il personale dell’Accademia di Belle Arti di Verona (docenti, anche a contratto, personale tecnico-amministrativo, contrattisti, tutor, modelli, eventuali relatori e commissari esterni, frequentatori e personale delle società esterne che svolgono attività all’interno dell’Accademia) dovrà accedere alle sedi dell’Accademia dagli ingressi presidiati dalle portinerie al fine di permettere il controllo del Green Pass da parte del personale di prima accoglienza;
- la predetta disposizione vale anche per gli studenti e le studentesse, che dovranno esibire il Green Pass a seguito di richiesta da parte del personale di prima accoglienza, o dei docenti delegati dal Direttore al controllo;
- per partecipare agli esami di profitto e di diploma, qualora gli stessi siano programmati in presenza, tutti coloro che accedono alle sedi dell’Accademia dovranno essere in possesso di Green Pass. Il controllo sarà effettuato dal personale della portineria;
- chi partecipa e organizza progetti, eventi, workshop e convegni dovrà essere in possesso di Green Pass.
Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 – ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.
Il personale incaricato dal Direttore ha il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l’AppVerificaC19 e, ove necessario, richiedere l’esibizione del documento di identità.
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. In questa attività, dunque, non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.
Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:
- schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.
I soggetti incaricati dall’Accademia alla verifica delle certificazioni potranno far accedere alle sedi dell’Accademia esclusivamente a quanti saranno muniti di certificazione verde COVID-19 con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra o di modulo rilasciato dall’autorità sanitaria.
Si ricorda che il Green pass viene generato in automatico e messo a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.
Chi non fosse in grado di scaricare autonomamente il proprio Green Pass secondo le modalità descritte nel sito del governo (link: https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html), potrà rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19. Le documentazioni rilasciate da strutture sanitarie, farmacie, laboratori di analisi e medici di medicina generale che attestano l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti, hanno analoga validità della Certificazione verde Covid 19.
Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l’ammissione al servizio ed è considerato “assenza ingiustificata”.
Allo stato attuale, chi viola l’obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:
– Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000;
– L’assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;
– Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Si specifica che tutte le disposizioni sopra riportate sono state adottate allo scopo di garantire a tutti e tutte, in vista dell’avvio del nuovo anno accademico, un rientro in presenza in sicurezza.
Si coglie l’occasione per rinnovare l’obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza:
- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Le disposizioni saranno in vigore fino alla ricezione di eventuali aggiornamenti normativi e comunque fino al 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza).
Si raccomanda la massima collaborazione e spirito di adattamento, in quanto le misure sopra descritte sono state adottate alla luce della normativa attualmente vigente, che potrebbe essere in rapida evoluzione.
Si invita, pertanto, a controllare frequentemente il sito istituzionale dell’Accademia, al fine di tenersi aggiornati sulle disposizioni adottate per adeguarsi alla normativa e per far fronte all’evoluzione dello scenario epidemiologico.
Nota ministeriale 11600 del 31/08/2021:
Nota MUR.REGISTRO UFFICIALE(U).0011600.31-08-2021
Indicazioni per certificati vaccinali rilasciati dalla Repubblica di San Marino:
AOODGFIS.REGISTRO UFFICIALE.2021.0012058
Indicazioni per stranieri: