Nella Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) nei Commi da 102 a 107, al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, è dichiarata l’equipollenza dei titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti di cui alla Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, così come qui di seguito specificato:
Tutti i Diplomi Accademici di I Livello rilasciati ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono equipollenti ai titoli di Laurea rilasciati dalle università appartenenti alla Classe L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007
I Diplomi rilasciati al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai Diplomi Accademici di II Livello secondo le medesime corrispondenze alle Classi di Laurea Magistrale universitarie.
Riferimenti normativi:
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228
Decreto Ministeriale 331 del 10 aprile 2019